Info generali

  • Fri Apr 14 14:17:06 CEST 2023 - Wed May 03 14:17:00 CEST 2023

Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo. Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco (Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, l.r. 31/2008, R.R. 5/2007).

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Viste:

  • la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ed in particolare l’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo oltre che degli indici di pericolosità, all’interno del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e l’art. 10, commi 5, 6 e 7, che definiscono i divieti nei periodi a rischio e le sanzioni previste;
  • la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ed in particolare: l’articolo 45, comma 4, come modificato dall'art.10, comma 1 della legge regionale 19/2014 che attribuisce al Direttore Generale competente, in occasione di condizioni meteorologiche e ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, la dichiarazione dello “stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale” disponendo le prescrizioni necessarie; l’art. 61 della L.R. 31/2008, che stabilisce le sanzioni per le trasgressioni ai divieti vigenti nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;
  • il Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed in particolare l’art. 5 “Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi”;
  • il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
  • la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2022, n. XI/7736, che approva il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per l’anno 2023 ed in particolare il cap. 4 del citato Piano che definisce: le modalità di definizione del rischio di incendio boschivo; - le aree a rischio di incendio boschivo; - i periodi a rischio di incendio boschivo; - i divieti e le sanzioni. -
  • la Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
  • la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 “Disposizione regionali in materia di Protezione Civile”;

Richiamata la D.G.R. 4812 del 31/05/2021, con la quale il Dr. Roberto Laffi è stato confermato Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, nonché la D.G.R. 59 del 23/03/2023, II Provvedimento Organizzativo della XII Legislatura, con la quale sono stati prorogati tutti gli incarichi dirigenziali fino alla completa attuazione del nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;

Visti i prodotti elaborati del Servizio Meteo Regionale di ARPA Lombardia sulle condizioni meteorologiche (indici di pericolosità e andamento stagionale) favorevoli all'innesco e alla propagazione di incendi boschivi su gran parte del territorio regionale, e considerate le caratteristiche degli eventi incendio in atto;

Sentita la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Lombardia e il Comando Regionale Carabinieri Forestali Lombardia, che concordano sulla presenza di condizioni ambientalivegetazionali che possono favorire lo sviluppo di incendi boschivi;

tutto ciò premesso e considerato,

D I C H I A R A

lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO su tutto il territorio regionale, dalle ore 07.00 dell’8 aprile 2023, sino ad avvenuta revoca, e

D I S P O N E

  • per tutta la durata del periodo di alto rischio, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008 e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
  • per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda al Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per l’anno 2023, tra cui i punti 4.4 “periodi a rischio di incendio boschivo “, 4.7 “divieti e le sanzioni” e l’Allegato 1- Classi di rischio dei Comuni ed alla normativa vigente;
  • le Autorità Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell’esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi;
  • il Direttore della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia è invitato, in esecuzione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Lombardia, a predisporre le misure previste dalla medesima Convenzione;
  • il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia, in attuazione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali per l’impiego delle Unità Carabinieri forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale, è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l’attivazione delle strutture periferiche dell'Arma impiegate nell'attività di prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
  • gli Enti Locali sono invitati ad attuare tutte le iniziative idonee per rendere pubblica tale indicazione;
  • devono essere attivate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Con successiva nota la presente dichiarazione verrà inviata ai Comuni del territorio regionale.

Distinti saluti.

Il Direttore della Direzione Generale
Territorio e Protezione Civile
ROBERTO LAFFI

 

REGIONE LOMBARDIA - DICHIARAZIONE PERIODO AD ALTO RICHIO INCENDIO BOSCHIVO-